Ordinanza regionale n. 78

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Stabilisce che la sospensione delle attività in presenza non si applica ai servizi educativi dell’infanzia che ricoprono una fascia da 0 a 36 mesi, sezioni primavera e servizi integrativi.

Si elimina la previsione della frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, in quanto la difficoltà di individuare in concreto le categorie di lavoratori indicate.

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